Scheda Paese Turchia

La Turchia rappresenta un partner commerciale di primaria importanza per l’Italia. Nel 2024, l’Italia si è posizionata come quinto partner commerciale globale della Turchia e sesto fornitore, nonché il primo partner commerciale mediterraneo del Paese.

Nel 2024 l’export italiano ha raggiunto 17,6 miliardi di euro, segnando una crescita significativa del 23,9% rispetto all’anno precedente.  Le esportazioni italiane verso la Turchia si concentrano su prodotti ad alto valore aggiunto, tra i quali macchinari e apparecchiature meccaniche, autoveicoli, trattori e parti di ricambio, metalli di base e prodotti in metallo, moda e abbigliamento.

Negli ultimi due anni, l’economia della Turchia ha affrontato diverse criticità, tra cui un alto tasso di inflazione (che ha raggiunto il 40% nel 2024) e un aumento delle insolvenze aziendali. Nonostante queste difficoltà, il paese ha registrato una crescita economica significativa nel 2024, anno in cui l’economia turca è cresciuta del 3.2%, superando le previsioni.

Le insolvenze aziendali in Turchia sono aumentate nel 2024, con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente e quasi 15.000 aziende che hanno chiuso i battenti nei primi sette mesi dell’anno. Inoltre, il numero di aziende che hanno fatto ricorso a procedure para fallimentari simili al concordato preventivo italiano è più che raddoppiato rispetto al 2023, raggiungendo oltre 1.200 casi nei primi nove mesi del 2024. Questo trend è previsto in ulteriore aumento nel 2025.

Le procedure di recupero crediti in Turchia sono complesse e richiedono una buona comprensione del quadro legale locale. Il sistema giudiziario è generalmente lento e inefficiente, con tempi di risoluzione delle cause molto lunghi.

Le statistiche sui tempi di pagamento dei crediti commerciali indicano un elevato tasso di fatture pagate in ritardo, che è bene gestire con attenzione, anche rivolgendosi ad un legale per il recupero stragiudiziale.

In Turchia, il recupero del credito è regolato dalla Legge sull’Esecuzione e Fallimento (EBL). Il processo inizia con la presentazione di una richiesta di esecuzione da parte del creditore, seguita dall’emissione di un ordine di pagamento da parte dell’Ufficio Esecutivo. Il debitore può contestare la richiesta entro sette giorni; in caso di mancata opposizione, il processo procede alla fase di esecuzione forzata. Se il debitore contesta la richiesta, il creditore deve avviare un’azione legale entro sei mesi per l’accertamento del proprio credito.