L'importo dovuto non condiziona il tipo di procedura. Tuttavia, la legge croata sull'esecuzione forzata prevede due diverse tipologie di procedure:
- procedure di esecuzione extragiudiziale e
- procedure di esecuzione forzata giudiziale.
Indipendentemente dal tipo di procedura, la FINA, in quanto persona giuridica statale operante nel settore dei servizi finanziari, conduce la procedura di esecuzione forzata sui conti bancari del debitore.
Procedure di esecuzione extragiudiziale
Le procedure di esecuzione stragiudiziale possono essere suddivise in due tipologie in base al cosiddetto documento autentico utilizzato per avviare la procedura di esecuzione stragiudiziale. Un documento autentico è idoneo all'avvio di una procedura di esecuzione se indica (i) il creditore e il debitore e (ii) l'oggetto, il tipo, l'ambito e il momento di adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
Il primo gruppo di tipologie di documenti è costituito da titoli di debito come le cambiali autenticate da un notaio e le cambiali autenticate da un notaio.
Nei casi in cui il creditore disponga di tali documenti relativi ai titoli di debito, deve allegarli alla domanda presentata alla FINA e specificare l'importo dovuto. La FINA, il giorno stesso o al più tardi il giorno successivo, tratterrà automaticamente l'importo dovuto dal conto bancario del debitore. Dopo la scadenza di un periodo di 60 giorni, la FINA trasferirà quindi l'importo al creditore.
Il secondo gruppo di tipologie di documenti è costituito da fatture ed estratti dei libri contabili del creditore che indicano l'importo dovuto. In questo caso, il creditore deve presentare un'istanza di esecuzione al Notaio (con sede nello stesso luogo del debitore), allegando una fattura e un estratto firmato dei propri libri contabili. Se i presupposti formali sono soddisfatti, il Notaio emette un titolo esecutivo. Il Notaio è tenuto a consegnare tale titolo esecutivo al debitore. Il debitore ha quindi 8 giorni di tempo per contestare il titolo esecutivo presentando ricorso al Notaio.
In modo simile alla procedura monitoria in Italia, se il debitore non contesta il titolo esecutivo entro 8 giorni dalla scadenza del termine, il Notaio apporrà una clausola di definitività ed esecuzione sul titolo esecutivo. In tal caso, il creditore dovrà allegare il titolo esecutivo alla domanda presentata alla FINA.
Se il Notaio riceve il ricorso di opposizione del debitore entro tale termine, deferirà il caso al Tribunale competente e il contenzioso avrà inizio.
Procedura di esecuzione giudiziaria
Una procedura di esecuzione giudiziaria inizia con il ricorso del debitore contro il titolo esecutivo del notaio. Il creditore deve provare l'importo e il fondamento del proprio credito, che viene dimostrato con le consuete modalità di prova (contratti, corrispondenza, dichiarazioni di testimoni, perizie, ecc.).
Inoltre, se il creditore non dispone di una fattura valida, può dimostrare il proprio credito in un contenzioso ordinario di merito.
Se il creditore prevale nel contenzioso, con la sentenza definitiva il tribunale di primo grado emetterà una clausola di definitività ed esecuzione. In tal caso, il creditore deve allegare la sentenza definitiva alla domanda presentata alla FINA.
Il tempo necessario per ottenere una sentenza definitiva varia da caso a caso, ma di solito si aggira intorno ai 4-5 anni.