I creditori possono avviare il recupero dei crediti in due modi diversi: possono presentare una richiesta di esecuzione ai sensi del DEBA o avviare un procedimento nel merito presentando un'azione di pagamento presso il tribunale competente (rispettivamente avviando un procedimento arbitrale, se applicabile).
Per quanto riguarda i debitori svizzeri, di solito è consigliabile iniziare con la presentazione di una richiesta di esecuzione ai sensi del DEBA. A tal fine, le autorità mettono a disposizione uno strumento online molto utile chiamato EasyGov, con il quale il creditore può generare una richiesta di esecuzione in pochi minuti. Le informazioni relative al debitore possono essere estratte dal registro delle imprese e lo strumento inserisce automaticamente l'indirizzo dell'ufficio di esecuzione competente.
La richiesta di esecuzione deve indicare l'importo dovuto in franchi svizzeri, anche se il credito stesso è in un'altra valuta. I crediti in altre valute devono essere convertiti in franchi svizzeri al tasso di cambio della data di presentazione della richiesta, ad esempio tramite il convertitore di valuta fxtop.com.
La richiesta di esecuzione deve fare riferimento al documento che attesta il credito (ad esempio, un contratto di vendita, un contratto di finanziamento, ecc. Se non esiste un documento di questo tipo, la richiesta di esecuzione deve contenere una descrizione del fondamento del credito (compresa la data in cui il credito è sorto), in modo che il debitore possa riconoscere chiaramente il credito da eseguire.
In caso di obblighi continuativi di pagamento periodico, la descrizione deve indicare anche il periodo relativo al credito da far valere. È importante notare che la presentazione di una richiesta di esecuzione forzata interrompe i termini di prescrizione previsti dalla legge svizzera. Infatti, è il mezzo più comune per assicurarsi che i crediti non cadano in prescrizione.
In alternativa, un creditore può decidere di non avviare una richiesta di esecuzione ai sensi del DEBA, ma un procedimento di merito.
In tal caso, il creditore avvierà un procedimento di esecuzione solo dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria giuridicamente vincolante (ad esempio, una sentenza di un tribunale svizzero o straniero o un lodo arbitrale) che ordini al debitore di pagare una certa somma di denaro. Ciò implica che il creditore potrebbe essere costretto ad affrontare due procedimenti giudiziari consecutivi: prima il procedimento di merito (cioè l'azione di pagamento) e poi il procedimento accelerato ai sensi del DEBA per eliminare l'opposizione del debitore. Se i procedimenti di merito si svolgono davanti ai tribunali svizzeri, tali procedimenti consecutivi possono essere evitati se il creditore inizia a presentare una domanda di esecuzione e chiede l'eliminazione della domanda nel procedimento di merito.
Tuttavia, l'avvio di un procedimento di merito presenta anche dei vantaggi. Ad esempio, questo approccio ridurrà il rischio di "forum running", poiché la presentazione di una richiesta di esecuzione potrebbe indurre il debitore a presentare un'azione di accertamento negativo in un'altra giurisdizione.